assistenza di Studente con disabilità in un ambiente scolastico inclusivo con personale di supporto.

Cosa prevede la Raccomandazione 2/2026 sull’assistenza a scuola dell’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità

La Raccomandazione n. 2/2026 dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha riportato al centro dell’attenzione un tema che, nelle scuole italiane, è spesso affrontato con soluzioni improvvisate o con richieste indebite alle famiglie: l’assistenza igienico‑personale degli studenti non autosufficienti. Il documento nasce da numerose segnalazioni di genitori che raccontano episodi inaccettabili: bambini lasciati sporchi per ore, studenti rimandati a casa per mancanza di personale, dirigenti che chiedono ai familiari di intervenire durante l’orario scolastico. Il Garante, con un linguaggio chiaro e fermo, ha ricordato ciò che la normativa già stabilisce da anni: l’assistenza igienica non è un servizio accessorio, ma un diritto essenziale, immediatamente esigibile e non subordinabile a problemi organizzativi. Vale in tutte le scuole, statali e paritarie, e per tutto l’orario di frequenza.

Perché l’assistenza igienica è un diritto immediatamente esigibile

La legge stabilisce che l’assistenza di base – cioè l’aiuto negli spostamenti, l’uso dei servizi igienici, la cura dell’igiene personale e il cambio degli indumenti – è un compito della scuola. A svolgerla sono i collaboratori scolastici, figure previste dal CCNL 2024 e dal D.Lgs. 66/2017, che da oltre vent’anni, con la Nota 3390/2001, sono formalmente incaricate di garantire questo tipo di supporto. Il principio è semplice: uno studente non autosufficiente deve poter frequentare la scuola con la stessa dignità dei compagni. E la scuola deve essere organizzata per renderlo possibile.

Il ruolo dei collaboratori scolastici e la formazione obbligatoria

Il contratto collettivo prevede che i collaboratori scolastici incaricati dell’assistenza igienica frequentino corsi di almeno 40 ore, organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali. Al termine del percorso ottengono una qualifica aggiuntiva e un piccolo beneficio economico. Ma qui si apre una domanda cruciale: quaranta ore sono davvero sufficienti per preparare una persona a gestire non solo gli aspetti pratici dell’igiene, ma anche la relazione con studenti che possono avere disabilità molto diverse tra loro? Un corso di 40 ore può fornire le basi: norme igieniche, procedure corrette, sicurezza, movimentazione, uso degli ausili. Può introdurre elementi di comunicazione e relazione. Ma difficilmente può bastare per affrontare, con piena competenza, la varietà delle condizioni che una scuola può accogliere: disabilità motorie gravi, disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettive, patologie rare, bisogni sanitari complessi. C’è poi un altro nodo: chi tiene questi corsi? La normativa affida agli Uffici Scolastici Regionali l’organizzazione, ma non definisce in modo dettagliato quali figure professionali debbano erogarli. In alcune regioni i corsi sono affidati a enti accreditati con competenze specifiche; in altre, la formazione è più teorica, meno esperienziale, talvolta affidata a formatori che non hanno una conoscenza diretta delle pratiche di assistenza o delle dinamiche relazionali con studenti con disabilità complesse. La Raccomandazione del Garante sembra suggerire proprio questo: la scuola deve garantire un servizio professionale, non improvvisato. E per farlo serve una formazione più ampia, più qualificata e più omogenea sul territorio nazionale.

Attività educative extrascolastiche: il diritto alla partecipazione

Uno dei passaggi più importanti della Raccomandazione riguarda le attività educative e ricreative extrascolastiche svolte sotto l’egida degli istituti, come laboratori, uscite culturali, progetti sul territorio, iniziative sportive o artistiche. Troppo spesso, infatti, le famiglie si sentono dire che il figlio “non può partecipare” perché manca il personale, perché la sede dell’attività non è accessibile, perché la scuola non è in grado di garantire l’assistenza. Il Garante chiarisce che la scuola non può escludere uno studente con disabilità da queste attività. Si tratta di iniziative che fanno parte a pieno titolo dell’offerta formativa e, come tali, devono essere progettate tenendo conto delle esigenze di tutti gli studenti. Non è lo studente che deve adattarsi all’attività: è l’attività che deve essere organizzata in modo inclusivo. Questo significa scegliere luoghi accessibili, prevedere personale adeguato, pianificare gli interventi necessari nel PEI, e garantire l’assistenza igienica anche fuori dall’edificio scolastico. La scuola può chiedere collaborazione alle famiglie, ma non può imporre la presenza di un genitore come condizione per partecipare.

Quando la mancata assistenza diventa discriminazione

La mancata assistenza igienica non è un semplice disservizio: è una violazione dei diritti umani. La legge 67/2006 parla chiaro: negare un accomodamento ragionevole – e l’assistenza igienica lo è a tutti gli effetti – costituisce discriminazione indiretta. In alcuni casi, l’omissione può configurare anche il reato di interruzione di pubblico servizio. E le scuole possono essere chiamate a risarcire i danni.

Scuola e Comune: competenze e responsabilità

L’assistenza di base è compito della scuola, mentre quella specialistica – cioè il supporto all’autonomia, alla comunicazione, alla mediazione sensoriale – è a carico del Comune. Le due forme di assistenza non sono intercambiabili. Un educatore comunale non può essere incaricato dell’igiene personale: non è il suo ruolo, né la sua formazione.

Conclusione: un sistema che deve crescere

La Raccomandazione 2/2026 non inventa nuovi diritti: ricorda diritti già esistenti, troppo spesso ignorati. L’assistenza igienica è un pilastro dell’inclusione scolastica. Garantirla significa permettere agli studenti con disabilità di vivere la scuola – e tutte le sue attività, comprese quelle educative e ricreative extrascolastiche – con la stessa libertà e dignità dei compagni. Ma perché questo accada davvero, serve un salto di qualità: più formazione, più chiarezza, più responsabilità. L’inclusione non è un progetto da scrivere nei documenti: è un dovere quotidiano.

IL TESTO DELLA RACCOMANDAZIONE LO TROVI QUI


IL DIRITTO DI PARTECIPARE AI CENTRI ESTIVI DA PARTE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ QUI

Di Juri Cerasini

Nato a Spoleto nel lontano 1975, negli anni ho sviluppato una formazione e una conoscenza sui diritti delle persone con disabilità e sulle politiche per l'inclusione sociale